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Ordinanza — n. 15533/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA EMANUELE nato a LENTINI il 08/03/1981 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA\\ [date-awi&G-alle-parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Catania ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Emanuele Caniglia, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nei confronti di Emanuele Caniglia, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA EMANUELE nato a LENTINI il 08/03/1981 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA\\ [date-awi&G-alle-parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Catania ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Emanuele Caniglia, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.