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Ordinanza — n. 15528/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic detention complaints lacking specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner's complaints were manifestly unfounded and too generic. The lower court correctly noted that the original request lacked concrete allegations regarding specific periods of detention or particular institutional conditions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a declaration of inadmissibility is itself inadmissible if the grievances are abstract and fail to specify concrete facts regarding the detention conditions.

Parole chiave

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inadmissibility generic complaints detention conditions specific allegations court costs prisoner rights procedural defect notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354
pen., la richiesta formulata ai sensi dell'art. 35-ter I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE RAFFAELE GIORGIO (CUI 05RA3A9) nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 23/05/1984 avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al reclamo di Raffaele Giorgio Prencipe avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), ritualmente riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, limitandosi a contestare genericamente le argomentazioni del suddetto Magistrato, che, nel dichiarare l'inammissibilità, correttamente ha evidenziato la assoluta genericità dell'istanza originaria, non contenente doglianze aventi concreta attinenza con la vita detentiva del detenuto nei diversi istituti solo menzionati, neppure con riguardo a specifici periodi di detenzione.

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.