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Ordinanza — n. 15526/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15526/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADOUFANE TARIK (CUI 03F50W2) nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Premesso che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, giudicando, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 26 ottobre 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di Hadoufane Tarik in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto rientro nello Stato italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso con decreto dal Prefetto di Brescia in data 2 ottobre 2013, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, con recidiva infraquinquennale specifica.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15526/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto rientro nello Stato italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso con decreto dal Prefetto di Brescia in data 2 ottobre 2013, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, con recidiva infraquinquennale specifica.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente infrazione qualificata altri reati sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADOUFANE TARIK (CUI 03F50W2) nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, giudicando, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 26 ottobre 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di Hadoufane Tarik in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto rientro nello Stato italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso con decreto dal Prefetto di Brescia in data 2 ottobre 2013, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, con recidiva infraquinquennale specifica.

Rilevato che ricorre per cassazione Hadoufane Tarik, per il tramite del difensore, avanzando un'unica doglianza - con cui denuncia vizio di motivazione quanto alla conferma della contestata recidiva infraquinquennale specifica - inidonea a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto manifestamente infondata e volta semplicemente a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità. Considerato, infatti, che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata e non illogica in ordine al riconoscimento della recidiva, evidenziando la pluralità di condanne irrevocabili riportate dal ricorrente prima della commissione del reato per cui si procede, tra cui precedenti per inosservanza di un pregresso decreto di espulsione (sentenza irrevocabile del 2009), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (sentenza passata in giudicato nel 2013), nonché danneggiamento (sentenza irrevocabile nel 2013), cui si aggiungono ulteriori condanne per reati in materia di stupefacenti nel 2015 e nel 2022.

Rilevato che, sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite costituisse sintomo di una perdurante pericolosità sociale del prevenuto, confermata anche dalla commissione di ulteriori reati successivamente ai fatti per cui si procede, e ha conseguentemente escluso fa possibilità di disapplicare la recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3