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Ordinanza — n. 15525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because the appellants lacked standing and were represented by an unauthorized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Marco Salis and Filippo Salis inadmissible de plano. The appellants argued for the review of a monetary penalty imposed by the Tribunal of Massa, but the Court found them unqualified to file such appeals. The defense attorney was not authorized to represent the clients before higher courts, and the principle of conservation of the appeal mechanism could not override formal standing requirements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals must be filed by legally qualified parties; representation by unauthorized defense attorneys renders the appeal inadmissible regardless of the conservation of the appeal mechanism.

Parole chiave

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inadmissible appeals unauthorized defense attorney lack of standing monetary penalty court costs and fine gravi addebiti penali permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALIS MARCO nato a VERCELLI il 08/08/1958 SALIS FILIPPO nato a MASSA il 29/09/1993 avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di MASSAr\ic ti.) \\ \udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Massa indicata in epigrafe, nell'interesse di Marco Salis e Filippo Salis è stato proposto appello congiunto, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 aprile 2025