Italian court dismisses appeal regarding suspended sentence execution while prisoner already detained for another offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Ritaccio's appeal against the Naples Tribunal's order inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments. The appellant argued violations of procedural codes, but the court applied established precedent stating that suspension of short-term sentence execution does not apply to prisoners already detained for another title. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The suspension of execution of a short custodial sentence does not apply to a condemned person already detained in prison for another title, rendering appeals based on this ground inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCIO LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 06/06/1957 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Luigi Ritaccio - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 656 e 657 cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate. Invero, il provvedimento impugnato fa leva sull'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo (sez.
I, n. 42637/2022, Rv. 283688). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.