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Sentenza — n. 15523/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15523/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABRIELI CATERINA nato a ROMA il 27/07/1969 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caterina Gabrieli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Lecce per il reato di cui all art. 582 cod. pen. Considerato che in data 9 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela della parte civile e successiva revoca della costituzione della stessa; e che successivamente viene presentata memoria difensiva in cui si insiste sull'estinzione del reato.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15523/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Considerato che in data 9 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela della parte civile e successiva revoca della costituzione della stessa; e che successivamente viene presentata memoria difensiva in cui si insiste sull'estinzione del reato.

Parole chiave

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lesioni personali lesione alla spalla diritti della vittima lesione al ginocchio lesioni conseguenti aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 340 cod. proc. pen
per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABRIELI CATERINA nato a ROMA il 27/07/1969 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caterina Gabrieli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Lecce per il reato di cui all art. 582 cod. pen. Considerato che in data 9 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela della parte civile e successiva revoca della costituzione della stessa; e che successivamente viene presentata memoria difensiva in cui si insiste sull'estinzione del reato.

Ritenuto che vada fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); e che vadano ritenute ritualmente effettuate la remissione della querela e l'accettazione della stessa. Rilevato che, pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2