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Ordinanza — n. 15521/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of issues already decided by the Tribunal of Surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Falzarano's appeal against the Tribunal of Surveillance's revocation of his probation order inadmissible. The Tribunal had already rejected Falzarano's arguments regarding the retroactive effect of the revocation, citing his failure to demonstrate rehabilitation and his commission of new crimes shortly before the measure ended. Consequently, the court upheld the Tribunal's decision, ruling that Falzarano's new complaints merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility repetition of arguments Tribunal of Surveillance probation revocation procedural economy revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZARANO LUIGI nato a SANT'AGATA DE GOTI il 10/08/1979 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Luigi Falzarano - nel quale il difensore si duole della violazione di legge sulla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento - non sono consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, avendo, pochi mesi prima della cessazione della misura, posto in essere ulteriori reati in concorso con altri; - non può essere dichiarata validamente espiata la pena in affidamento, dal momento che i fatti di reato accertati nel gennaio 2022, per come valutati nella loro materialità e nella loro prossimità temporale con la scadenza dell'affidamento, inducono a ritenere che il percorso trattamentale non ha consentito al ricorrente di conseguire risultati positivi di recupero.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.