Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation denial due to lack of concrete work proposal and social utility program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonietta Stefanelli's appeal against the Naples supervision tribunal's probation denial inadmissible. The tribunal rejected the request because the applicant provided only a vague declaration of availability for limited church duties without a concrete work proposal or social utility program. Consequently, the court upheld the original decision, emphasizing the need for specific evidence of social reintegration plans and the gravity of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); Appeals against probation denials are inadmissible if they merely express dissatisfaction with facts rather than demonstrating a concrete proposal for work or a social utility program sufficient to prove the inmate's reliability and reintegration potential.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial appeal social utility program concrete work proposal reintegration potential inadmissible appeal penal supervision church duties proposal attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI ANTONIETTA nato a MADDALONI il 29/12/1975 avverso l'ordinanza del 30/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Antonietta Stefanelli - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, evidenzia che nel caso di specie non risulta essere stata fornita né una concreta proposta lavorativa né un effettivo programma di attività socialmente utili cui la ricorrente dovrebbe dedicarsi, avendo allegato la stessa unicamente una dichiarazione di disponibilità di un parroco a prenderla in carico per lo svolgimento di attività di sartoria e pulizia dell'oratorio per sole quattro ore alla settimana. Osserva che ciò, unitamente alla gravità del reato in espiazione, depone, almeno per il momento, in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e, quindi, di idoneità della misura invocata a consentire l'effettivo recupero e reinserimento sociale della condannata e milita, invece, per una preventiva sperimentazione esterna attraverso la fruizione di permessi premio, in un'ottica di graduale progressività nell'esecuzione della pena.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 20