Ordinanza — n. 15519/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GROSSI CARLO nato a NAPOLI il 23/11/1989 MEROLLA CRISTIAN nato a VENARIA REALE il 25/04/1982 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Carlo Grossi e Cristian Merolla - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al reato ex artt. 624, 625 cod. pen., di cui al capo b), e al trattamento sanzionatorio - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15519/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GROSSI CARLO nato a NAPOLI il 23/11/1989 MEROLLA CRISTIAN nato a VENARIA REALE il 25/04/1982 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Carlo Grossi e Cristian Merolla - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al reato ex artt. 624, 625 cod. pen., di cui al capo b), e al trattamento sanzionatorio - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.
Considerato che dette censure sono, in parte, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e, in parte, inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione. Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia che: - non essendo stati rinvenuti due dei tre cassetti interni del bancomat oggetto di effrazione, l'unica spiegazione plausibile, rispetto alla sorte del denaro dopo la deflagrazione della "marmotta" esplosiva, è quella della sua materiale apprensione e del suo occultamento da parte dei prevenuti; - la gravità della condotta e la natura circostanziata della fattispecie giustificano l'entità della pena irrogata per il reato di cui al capo c); - l'aumento di pena per la continuazione risulta giustificato dalla gravità dei fatti, dalla intensità dolosa sottesa agli stessi e dalle conseguenze lesive che ne sono scaturite, non avendo i prevenuti conseguito, tra l'altro, alcun merito di carattere processuale o extraprocessuale suscettibile di valorizzazione premiale.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile