Italian court dismisses appeal against home detention order citing insufficient grounds for alternative measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ornella Azzarelli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court rejected her request for alternative measures based on her criminal history, health issues preventing work, and alleged links to organized crime. The appellate court found the arguments generic and fact-specific, ruling the lower court's reasoning sufficient to deny the alternative measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court orders for alternative measures are inadmissible if they merely express dissatisfaction with the factual assessment without specific legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLI ORNELLA nato a GELA il 06/09/1982 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ornella Azzarelli - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel rigettare la richiesta di affidamento e nel concedere la detenzione domiciliare, fa riferimento: - ai precedenti giudiziari e di polizia a carico della suddetta anche recenti; - alla non trascurabile gravità del fatto di cui alla pena in espiazione; - alla personalità della ricorrente valutabile negativamente; - alle condizioni di salute che le impediscono di lavorare e prestare attività di volontariato risocializzante; - ai collegamenti con la criminalità organizzata, di cui costituisce riprova il fatto che la stessa nell'agosto 2023, mentre si trovava a bordo della sua auto con il fratello, noto esponente del clan Madonia, insieme a quest'ultimo era attinta da colpi di arma da fuoco; - alla mancanza di revisione critica circa i fatti di reato commessi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta detto iter motivazionale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025