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Ordinanza — n. 15515/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding sentence reduction under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Giovinazzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning concerning the final sentence adjustment under Article 81 of the Penal Code. The court rejected these claims, citing established precedent that the execution judge must strictly adhere to the most severe penalty imposed by the original trial court without modification.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge is bound by the most severe penalty imposed in the original judgment and may only reduce satellite offenses when increasing the total sentence, without altering the gravity of the primary offense.

Parole chiave

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sentence reduction execution judge satellite offenses inadmissible appeal Art. 81 Penal Code lavoro pericoloso caso di rigore economico lavoro occasionale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Invero, il provvedimento impugnato richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
art. 671 cod. proc. pen
Invero, il provvedimento impugnato richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38331/2014
pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331/2014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO RAFFAELE nato a POLISTENA il 13/10/1984 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Raffaele Giovinazzo - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., limitatamente alla rideterminazione della pena finale - sono manifestamente infondate.

Invero, il provvedimento impugnato richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod. proc. pen. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo il giudice dell'esecuzione soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell' art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331/2014).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.