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Ordinanza — n. 15514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and mootness regarding suspended security measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Puca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the rejection of his request to suspend or revoke a work residence security measure, arguing violations of procedural articles. The court ruled the appeal lacked interest because the execution of the security measure was already suspended indefinitely due to the definitive execution of a life sentence.

Regesto Legislator

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Art. 297, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 95 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks interest because the requested legal effect is moot or the underlying issue is resolved by the definitive execution of a different penalty.

Parole chiave

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lack of interest mootness in criminal procedure security measure suspension definitive life sentence inadmissible appeal inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento perdita di lavoro inevitabile procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 95 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCA PASQUALE nato a SANT'ANTIMO il 09/07/1964 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pasquale Puca, relative al vizio di motivazione e alla violazione di legge in relazione agli artt. 297, comma 5, cod. proc. pen. e 95 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, con la quale è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che respingeva la sospensione ovvero la revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro disposta con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine, sono proposte in assenza di interesse, perché tendenti ad ottenere enunciati di principio privi di concreti effetti favorevoli per il ricorrente.

Considerato, invero, che, nel caso in esame non rileva la questione dell'applicazione contestuale di misure di sicurezza e cautelari, posto che l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro è sospesa allo stato sine die, perché è in esecuzione la pena dell'ergastolo irrogata in via definitiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.