Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Roberto Prato and Giovanni Barberio inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the Court of Appeal's decision lacked proper motivation regarding specific points, but the court found these claims manifestly unfounded as no defects emerged from the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeals were repetitive of previously rejected arguments and did not meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals based on a manifest lack of motivation are inadmissible when the alleged defects do not emerge from the contested decision or are repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRATO ROBERTO nato a CROTONE 11 10/07/1976 BARBERIO GIOVANNI nato a COSENZA il 04/12/1963 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2023, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Roberto Prato e Giovanni Barberio per i reati loro rispettivamente ascritti. Rilevato che ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello. Considerato che l'unica censura formulata dai ricorrenti è manifestamente infondata, perché contesta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Considerato che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche per via della gravità e dell'abitualità delle condotte poste in essere dagli imputati, elementi che giustificano la conferma della sentenza di primo grado anche sul piano del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile