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Ordinanza — n. 15511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano because the lawyer lacked authorization to defend before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer was not authorized to practice before higher jurisdictions. Although the defense argued the appeal was improperly converted from an appeal, the court held that procedural conservation rules cannot override formal requirements for legal standing. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from the norms formally and substantively regulating different types of appeal, requiring the lawyer to be authorized to defend before higher courts.

Parole chiave

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inammissibilità de plano difensore non abilitato giurisdizioni superiori conservazione mezzo impugnazione legittimazione parte codice procedura penale sanzione pecuniaria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ZIDI MEHDI nato il 09/05/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO' udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno indicata in epigrafe, nell'interesse di Ben Zidi Mehdi è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 aprile 2025.