Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15447/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Amara Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should override the contested recidivism, but the lower court had already provided a specific, legally sound justification for rejecting this plea based on the nature of the drug trafficking activity and the organized context. The Court rejected the appeal because the grounds were too general, failing to address the specific reasoning used by the appellate court to deny the mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and non-specific, failing to establish a clear correlation between the reasons cited in the appealed decision and those invoked in the complaint, thereby violating the principle of specificity required for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds non-specific complaint recidivism mitigation drug trafficking sentencing procedural specificity court costs award momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA HICHAM (CUI 04Y3F4P) nato il 09/06/1994 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato, quanto alla posizione di Amara Hicham, la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 14 settembre 2022, con cui l'imputato era stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 900 di multa, in ordine ad alcuni episodi, in continuazione, relativi al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le prospettate censura sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente, in modo comune ad altri concorrenti, aveva invocato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in funzione adeguatrice della pena, ma tale beneficio non poteva essere riconosciuto in quanto la piccola dimensione dell' attività di spaccio ed il mancato accertamento del principio attivo erano elementi già considerati per integrare la fattispecie lieve e non potevano essere ulteriormente valorizzati; inoltre, la posizione subordinata del ricorrente e di altro concorrente non meritava tale considerazione, giacché operavano comunque in un contesto organizzato, seppure in modo rudimentale, nessuno era incensurato e non erano giovanissimi.

Il motivo, sostanzialmente, reitera quanto già dedotto in appello, e non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec