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Ordinanza — n. 15446/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Miano Sebastian and Cuccia Rosario inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The lower court correctly qualified the facts and found the imposed penalty congruous, leaving no room for legal error. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are limited to specific grounds such as erroneous legal qualification, which must be manifestly erroneous and immediately evident from the indictment and sentencing reasoning.

Parole chiave

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plea bargain sentencing erroneous legal qualification manifest error standard inadmissible appeal procedural code Italy court costs award Cassazione Rome ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere aclottara i'de plano'', poiché l'art. 610, comrha 5-bis„ cod.
D.P.R. 309/90
73, commd 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022
Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di curo quattromilu ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIANO SEBASTIANO nato il 06/12/2003 CUCCIA ROSARIO nato a AGIRA il 08/10/1953 avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA1.dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da Miano Sebastian° e Cuccia Rosario a mezzo dei comune difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen e introdotto dalla iegae n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 20r i , l i- corso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra hchiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, airillega della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della cairettezza della sua qualificazione giuridica e della congraità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pl<oumya, Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione giuridica dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soll casi di errore ninifesto, configarabiie quando tale Qualificazione risulti, con ndiscussE, immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di irnputazione e dalie rnotiv3ziclie della sentenza» (cosi, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Pv. 283023 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata si ottenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dail'esame atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento eix arie 1 29 ,:úq. cc pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai seasi deli'saii. 73, commd 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere aclottara i'de plano'', poiché l'art. 610, comrha 5-bis„ cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione oi inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione cela pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di curo quattromilu ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inaminissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti Ci date spose processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in ta-,,,iore dehe Cosce delle ammende Così deciso in data 2