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Ordinanza — n. 15444/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing in plea agreements due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Rescio and Saracino inadmissible on procedural grounds. Both defendants argued that the appellate court's re-determination of the sentence violated their rights regarding the plea agreement. The court ruled that complaints about the specific sentencing amount are not admissible under the statutory framework for plea bargains in Italy.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentencing in plea agreements are inadmissible if they concern only the quantitative adjustment of the penalty, as the agreed terms cannot be unilaterally modified absent illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal sentencing re-determination inadmissible grounds procedural dismissal Italian criminal law individualizzazione della commisurazione penale proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RESCIO ALESSANDRA nato a GALATINA il 08/11/1976 SARACINO RODOLFO nato a MARTANO il 09/11/1966 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Rescio Alessandra e a Saracino Rodolfo, imputati con altri per il reato previsto e punito dall'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati i ricorsi proposti da Alessandra Rescio e da Rodolfo Saracino; rilevato che il difensore della prima lamenta vizio di motivazione in ragione della affermata carenza in punto di determinazione della pena; rilevato che il difensore di Rodolfo Saracino ha dedotto il medesimo vizio; considerato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile 2025 La Consigl