Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15442/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding denial of minor offense status due to professional nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the application of the minor offense provision and sentencing reduction. The lower court correctly assessed that the defendant's possession of cocaine and hashish demonstrated professional activity and market diffusion, negating the 'minority' of the offense. Furthermore, the court affirmed the denial of generic mitigating circumstances due to the defendant's negative personality profile and multiple prior convictions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 697 cod. pen.: The minor offense provision requires a comprehensive assessment of all indicia, including the nature of substances and mode of detention, rather than relying solely on statistical data, and generic mitigating circumstances do not prevail over recidivism when the defendant exhibits a negative personality profile.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession minor offense professional drug trafficking recidivism sentencing generic mitigating circumstances inadmissible appeal attenuazione della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 697 cod. pen.
440 dosi medie singole) e della cont!avveniciiie di cui all'art. 697 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
440 dosi medie singole) e della cont!avveniciiie di cui all'art. 697 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 12551 dei 14/02/2023 - Pascale
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. II, n. 5859 del 27/10/2011 - Marciano
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SALVATORE nato a VITTORIA il 06/01/1965 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti g:i atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Di Pietro Salvatore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, commi i e 4, d.P.R. 309/90 (per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili n. 420 dosi medie singole e sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 440 dosi medie singole) e della cont!avveniciiie di cui all'art. 697 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione 73 ; con ma 5; iP 309/90, vizio di motivazione;

2. Violazione di legge con riferimento agli 125, comma 3 e 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto una congrua riduzione della pena e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, guarito al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha tatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la r:correnza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante dato ponderale, diversità delle sostanze stupefacenti detenute, modaà di detenzione) indicativi della p:irofessioriailt.à dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il precedente citato dalla difesa - riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base dei solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità dei fatto - deve intendersi superato dal più recente e condivisibile orientamento, in base ai quale, ;ri ossequio ai tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 dei 14/02/2023, Pascaie, Re. 284.319 - 01).

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione delli3 pena ih concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva sono sostenuti da conferente motivazione, avendo ia Corte di merito posto ;n evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da piurimi pi ecedent e a gravità del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata e immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per Co: si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato, anche specifici, e della gravità dei fatto di cui si è reso responsabile.

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisra ; principi enunciati in questa sede (Sez. li, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato„ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sorrirn euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pre.)cessuaii e della somma di euro tremila in favore della C