Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evaluation of sentence congruity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying sentencing guidelines or denying general mitigating circumstances. The appellant argued for a new assessment of the sentence's appropriateness, but the court held that such challenges are barred when the first-instance judgment provides sufficient reasoning based on the crime's gravity and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In cassation proceedings, a challenge to the congruity of the sentence is inadmissible if the lower court's determination was not based on mere arbitrariness or illogical reasoning, as the court may rely on a single element regarding the offender's personality or the crime's execution to justify the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TRIA LUIGI nato a MINERVINO MURGE il 28/04/1966 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Tria Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, camino l, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, ricorrente lamenta:
1. erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreco irrogata, corrispondente al minimo edittale, e ia mancata concessone delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione„ avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per e modalità attuazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da piiuriir, precedente; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermenoutici stabiliti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/071 7020, Re. 2.79049 02:"Al fine di ritenere o escludere !e circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen... quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ii riconoscimento de: beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevoie o ;all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufliciente''); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile ia censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena !a cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illooico (Sez. 5, e. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissibile„ con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e noia somma di euro tren-,ila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento deiie spese orocessuall e della somma di euro tremila in, favore del;r3 Casse c ee ammende. Così deciso in data 2 aprile 2025 li Consigliere estenso