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Ordinanza — n. 15439/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15439/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUGNO STEFANO nato a TRANI il 01/10/1999 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivl della dedsione Visti gli alti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Di Cugno Stefano, ritenuto responsabile neHe conformi sentenze di merito del reato di cui ali'art, 73, comma 4, :1.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza c erronea applicazione degli artt. 99, 69 e 62-bis cod. peri.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15439/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine ritenere o escludere ie circostanze attenuanti generiche i! giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., que.lio ode ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beeeEcia, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o al.lentità del reato ed alie modalità di esecuzione di esso può risultare all'eopc sufficiente"). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, che ia sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorso, avendo la Coi-Le 3 er.tie ev.dienziato l'idoneità della condotta eriminosa pei - cui si procedo a rivelare Vaccresciuta pericolosità sociale dell'imputato.

Parole chiave

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rapina qualificata tentata violenza carnale reati violenti scippo reati di comune pericolo minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
259142); considerato che, al fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto ai giudice di mento ia considertìzione teee elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUGNO STEFANO nato a TRANI il 01/10/1999 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivl della dedsione Visti gli alti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Di Cugno Stefano, ritenuto responsabile neHe conformi sentenze di merito del reato di cui ali'art, 73, comma 4, :1.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza c erronea applicazione degli artt. 99, 69 e 62-bis cod. peri.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione delia pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza !a gravità dei fatto e l'assenza di positivi elementi valutabili in suo favore; considerato che, nel giudizio di cessazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena ia cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, al fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto ai giudice di mento ia considertìzione teee elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo riteneesi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agii altri elementi (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine ritenere o escludere ie circostanze attenuanti generiche i! giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., que.lio ode ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beeeEcia, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o al.lentità del reato ed alie modalità di esecuzione di esso può risultare all'eopc sufficiente"). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, che ia sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorso, avendo la Coi-Le 3 er.tie ev.dienziato l'idoneità della condotta eriminosa pei - cui si procedo a rivelare Vaccresciuta pericolosità sociale dell'imputato.

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 dep. 2012, Marciano', Rv, 251690; Sei, 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 27(1419 01; Sei, 2. n. 10988 dei 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ai euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pae;:9crento fl("W" .spese processuali e dello somma di euro tremila in favore del!a Cassa ammende.

Così deciso in data 2 aprile 2025 Il Consigliere. est