Ordinanza — n. 15432/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/12/1957 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale della stessa sede del 18 aprile 2024, con cui l'imputato Salvatore Di Palma è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20000 di multa, in ordine al reato dì cui all'art. 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309/1990, per aver trasportato con autocarro dal medesimo condotto 290 kg. di hashish. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15432/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309/1990, per aver trasportato con autocarro dal medesimo condotto 290 kg. di hashish. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/12/1957 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale della stessa sede del 18 aprile 2024, con cui l'imputato Salvatore Di Palma è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20000 di multa, in ordine al reato dì cui all'art. 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309/1990, per aver trasportato con autocarro dal medesimo condotto 290 kg. di hashish. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le prospettate censure sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, alle pagine 2 e 3, ha spiegato che l'imputato era gravato da più precedenti, di cui uno in materia di stupefacenti, e che tali precedenti, sebbene non recentissimi, dimostravano l'allarmante personalità dell'imputato, che evidentemente tendeva a propendere per il crimine, perseguendo l'arricchimento illecito. Correttamente era stata ritenuta la recidiva e le attenuanti generiche, generosamente concesse dal primo giudice, non avrebbero potuto prevalere per legge sulla recidiva, e in assenza di valide ragioni, sulla aggravante contestata, tenuto conto della quantità di stupefacente e sul fatto che il veicolo era pure stato modificato per consentire il trasporto.
Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a ribadire che invece fosse adeguatamente specifico il motivo di mera richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec