Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15431/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15431/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione agii artt. 62-bis, 132 e 133 cod. peri, Cervicato Italo: Nullità del l'impugnata sentenza per inosservanza dell'art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15431/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione circa la valutazione dei parametri di cui all'art. 73, comma 5, d.P.r. 309/90. Considerato, quanto al ricorso proposto da Golino Emilia, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato ardomentativo sotto I profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito ; ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza ia mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputata oltre a quelli già considerati ai fini dell'operato giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
caso poco grave gravità della pena caso di media gravità caso di rigore circostanza attenuante gravità dell'infortunio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOLINO EMILIA nato a MARCIANISE il 10/02/1962 CERVICATO ITALO nato a NAPOLI il 21/09/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Gelino Emilia e Cervicato "adio, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito dei reato d i agli artt. 110, 73, comma 4 e 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/90. Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di doglianza. Goiino Emilia:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione agii artt. 62-bis, 132 e 133 cod. peri, Cervicato Italo:

1. Nullità del l'impugnata sentenza per inosservanza dell'art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90;

2. Vizio di motivazione circa la valutazione dei parametri di cui all'art. 73, comma 5, d.P.r. 309/90. Considerato, quanto al ricorso proposto da Golino Emilia, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato ardomentativo sotto I profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito ; ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza ia mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputata oltre a quelli già considerati ai fini dell'operato giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche.

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfugge ai sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi queila che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritca-lerla più idonea a reaiizzare l'adeguatezza della pena ed anche quelia che evideinzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multi.s Sez. 3„ n. 26908 dei 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto ascritto alla ricorrente; considerato che„ nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena !a cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Considerato, quanto alla posizione di Cervicato Italo che le dogiianze espresse ne; primo e secondo motivo di ricorso non rientrano nei n u rnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congeda, Idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito da; giudicante e delle ragioni del decisum.

Ne; caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucle.abile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di qualificazione giuridica, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (Si veda quanto argomentato a pagina 3 della sentenza, dove si è sottolineata l'esistenza di un organizzato sistema per introdurre io stupefacente in carcere, incompatibile con la nozione di minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inarnmissibiii„ con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a; pagamento deqe spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dee arrliTICnde_ Così deciso il 2 aprile 2025