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Ordinanza — n. 15427/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15427/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Salvatore Agnello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale e alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15427/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale e alla dosimetria della pena.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza audizione o interrogatorio registrazione clandestina di conversazioni testimonianza della vittima allegazioni di persecuzione contraddittorie protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Di Salvatore Agnello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVATORE AGNELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/02/1989 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Idato avviso alle parti;! udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Di Salvatore Agnello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

2. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale e alla dosimetria della pena.

3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01;

Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Cl Consiglie e estensore Pr