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Ordinanza — n. 15425/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15425/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15425/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO ANTONIO nato a NAPOLI il 18/04/1959 ORLANDO CIRO nato a NAPOLI il 06/02/1962 ORLANDO GIANMARCO nato a NAPOLI il 12/10/1996 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO\dato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Campobasso in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui al V comma DPR 309/1990 e alla pena applicata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15425/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso in esame, in base alla semplice lettura della imputazione, sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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membri della famiglia altri capi d'accusa gravi addebiti penali partecipazione al reato indagine per omicidio verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO ANTONIO nato a NAPOLI il 18/04/1959 ORLANDO CIRO nato a NAPOLI il 06/02/1962 ORLANDO GIANMARCO nato a NAPOLI il 12/10/1996 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO\dato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Campobasso in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui al V comma DPR 309/1990 e alla pena applicata.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. Inoltre, in considerazione del rito prescelto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso in esame, in base alla semplice lettura della imputazione, sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il gnsiglier estensore Il P