Ordinanza — n. 15424/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORIGLIANO LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 08/03/1969 avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di PALMIdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Luigi Corigliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ;deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena conseguente al correlato giudizio di bilanciamento, assumendo da ciò il vizio di illegalità della pena applicata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15424/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi Corigliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ;deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena conseguente al correlato giudizio di bilanciamento, assumendo da ciò il vizio di illegalità della pena applicata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORIGLIANO LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 08/03/1969 avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di PALMIdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Luigi Corigliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ;deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena conseguente al correlato giudizio di bilanciamento, assumendo da ciò il vizio di illegalità della pena applicata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E invero, a far tempo da tale ultima data, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente alla dosimetria della pena, peraltro assolutamente aspecifico, e perciò manifestamente inammissibile in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.
3. In particolare, si è affermato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023) Rv. 283886 - 01), che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 aprile 2025 La Cons. Nera