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Ordinanza — n. 15422/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15422/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto e di euro 1200 di ammenda, sostituita nella complessiva pena sospesa di euro 5700 di ammenda. Avverso tale pronuncia, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, con il quale deduce travisamento della prova in punto di prova della effettiva condotta di guida in stato di ebbrezza Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15422/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, con il quale deduce travisamento della prova in punto di prova della effettiva condotta di guida in stato di ebbrezza Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia.

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione delle comunicazioni registrazione clandestina di conversazioni inchiesta mascherata prove acquisite tramite sorveglianza controinterrogatorio del ministero pubblico traffico di canapa

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
(Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAPANNA MARCO nato a TERAMO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto e di euro 1200 di ammenda, sostituita nella complessiva pena sospesa di euro 5700 di ammenda. Avverso tale pronuncia, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, con il quale deduce travisamento della prova in punto di prova della effettiva condotta di guida in stato di ebbrezza Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile