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Ordinanza — n. 15421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giovanni Destro inadmissible. Destro challenged the appellate court's confirmation of his sentence for drug trafficking, arguing the reasoning regarding the penalty was insufficient. The court rejected this claim because the appeal lacked specific arguments linking the contested sentencing factors to the court's actual reasoning, rendering it generic and non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the decision and those invoked in the appeal, violating the principle of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specificity sentencing motivation procedural requirements procedura per sottrazione d'imposta debiti fiscali esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Art. 133 cod. pen.
La sentenza, in particolare, riferendosi ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 133 cod.pen
La sentenza, in particolare, riferendosi ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 era derivata proprio dalla pessima qualità della sostanza stupefacente sequestrata e che il comportamento collaborativo dell'imputato aveva supportato la concessione delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 1° ottobre 2021, con cui l'imputato Giovanni Destro è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Torricella Sicura (TE) il 2 marzo 2021. Ha confermato, altresì, la confisca e la distruzione dello stupefacente. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, riferendosi ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 era derivata proprio dalla pessima qualità della sostanza stupefacente sequestrata e che il comportamento collaborativo dell'imputato aveva supportato la concessione delle attenuanti generiche.

Peraltro, l'imputato era gravato da numerosi precedenti gravi e specifici, che dimostravano la reiterazione nella condotta criminosa. Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a definire, immotivatamente gracile e contraddittoria la motivazione in punto di pena. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec