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Ordinanza — n. 15420/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15420/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSARI MOHAMMED nato a KRIFATE( MAROCCO) il 27/03/1986 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOidato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Hassari Mohammed, nei quale l'imputato !annerita vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 dod, proc. p e . Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma cod. proc. pen e introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15420/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.procapen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pineviste a ndie:ano, sia pure in modo succinto, le risi.ilanze ,Jee ind3(jr:, conducenti ai fini della pronuncia resa. Rite.nuto che la decisione in ordine alla inammissibilità Ci& ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc pere prevede espressamente, quale unico modello procedimentaie per la dichiarazlonia inarnmissibilita del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

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divieto di molestie discriminazione e incitamento all'odio richiedente l'asilo mongolo disoccupazione dei lavoratori migranti prova del rischio persecuzione diritto musulmano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSARI MOHAMMED nato a KRIFATE( MAROCCO) il 27/03/1986 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOidato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Hassari Mohammed, nei quale l'imputato !annerita vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 dod, proc. p e . Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma cod. proc. pen e introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.procapen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pineviste a ndie:ano, sia pure in modo succinto, le risi.ilanze ,Jee ind3(jr:, conducenti ai fini della pronuncia resa. Rite.nuto che la decisione in ordine alla inammissibilità Ci& ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc pere prevede espressamente, quale unico modello procedimentaie per la dichiarazlonia inarnmissibilita del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che n ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese process,:uali e della somma ,W euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6,2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento dee spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci‘so in data 2 aprile 2025 li Consigliere est