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Ordinanza — n. 15415/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15415/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO VINCENZO (CUI 00XUPHW) nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Tamasco Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15415/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tamasco Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil domanda d'asilo di rom vizio di procedura asserzione difendibile impugnazione di decisioni amministrative circostanza aggravante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO VINCENZO (CUI 00XUPHW) nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Tamasco Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente V onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti anche specifici ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, sottolineando come l'ulteriore episodio di violazione della disciplina sugli stupefacenti, avvenuto in un contesto di spaccio organizzato ove il Tamasco agiva come pusher, dimostrava ampiamente una aumentata pericolosità sociale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il Consi liere estensore Il Presi e