Ordinanza — n. 15410/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE CARMINE nato a NAPOLI il 21/07/1986 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione A motivi di ricorso la difesa di Buonocore Carmine impugna la sentenza sopra indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc, pere per vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 15410/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti cod. proc, pere per vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE CARMINE nato a NAPOLI il 21/07/1986 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione A motivi di ricorso la difesa di Buonocore Carmine impugna la sentenza sopra indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc, pere per vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso !a sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per mcc attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illiegailta della pena o della misura di sicurezza, Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali e proponibile l'irnpugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura comunque palesemente contraddetta dai contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata 'de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, ccd. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ; lei diehlara7lone senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, cii euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichliara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagF,rnento delle spese proce.ssuali e della somma di euro quattromila in favore colle Ce,SS3 delle ammende. Così deciso in data 2 aprile 2025 Il