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Ordinanza — n. 15409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under the 2017 reform regarding plea bargaining appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a requalification of the offense under a lesser provision, but the Court noted that under the 2017 reform, appeals against plea bargaining sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal error. Since the alleged error in legal qualification was not evident or glaring, it fell outside the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification unless they are glaringly obvious.

Parole chiave

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plea bargaining appeal legal qualification error Cassation inadmissibility 2017 procedural reform grievance scope identificazione credibile carenza di credibilità oggettiva testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUAZZAOUI RACHID nato il 11/12/1977 avverso la sentenza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui al V comma DPR 309/1990 e alla pena applicata.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. Inoltre, in considerazione del rito prescelto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso in esame sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C9nsiglier