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Ordinanza — n. 15408/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain due to generic grounds and manifest error of qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15408/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Yassine Bouzekri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bouzekri argued that the sentencing judge made a manifest error in legally qualifying the facts regarding seized drugs, but the court found his defense generic and contradicted by the indictment and judgment text. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds and must be rejected without formalities if the alleged error is not evident.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and generic claims of legal error are inadmissible when the judgment text clearly refutes the alleged mistake.

Parole chiave

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appeal against plea bargain manifest error of qualification inadmissible appeal procedural law Italy court costs and fine dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod, proc.
Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 P.v. 272619 e 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO Idato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto da Yassine Bouzekri a mezzo dei difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione deila volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori \d'aiutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cosi Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 P.v. 272619 e 01). Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale ii giudice avrebbe dovuto ritenere l'uso personale della sostanza stupefacente caduta in sequestro, è palesemente contraddetto dalia parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti ai verbale di arresto ed alla inesistenza di elementi per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello orocedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in data 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Mariarosar