Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in criminal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the complete absence of specific legal and factual arguments. The appellant's sole ground of complaint was generic and failed to cite the specific rights infringed or the factual elements supporting the request. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.: Appeals must specify the legal and factual grounds; generic complaints lacking specific comparison with the decision's justifications result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MORTADI MOHAMMED (CUI 02F600X) nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo del difensore da EI Mortad: Monammed, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di mento, dei reato di cui all'art. 73, corra-n-a 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, a vizio di motivazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini dei tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il • aprile 2025 Il Consig