Ordinanza — n. 15401/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN PATRICK nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 25/10/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mann Patrick, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di guida in stato di ebbrezza. Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i vizio di rnot vazione.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 15401/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i vizio di rnot vazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN PATRICK nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 25/10/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mann Patrick, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di guida in stato di ebbrezza. Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i vizio di rnot vazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente getieriene cìca a mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dei decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa deilie ammende. Così deciso