Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly address the court's reasoning on drug offense leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately confront the lower court's reasoning regarding the denial of special leniency. The appellant argued that distant prior drug offenses were erroneously considered, but the court found the lower court's assessment of habitual behavior and multiple similar crimes consistent with binding precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it does not sufficiently confront the lower court's reasoning, and the exclusion of punishability for particular leniency does not apply when the accused has committed multiple crimes of the same nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGREGORIO SIMONE nato a SANREMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv4 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia dell'Il novembre 2019, che aveva dichiarato Simone Sangregorio responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Simone Sangregorio, formulando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ragione del diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen., attesa l'assenza di ragioni ostative, erroneamente ravvisate nella presenza di due lontani precedenti per reati legati agli stupefacenti.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione adottata e poggia su affermazioni manifestamente infondate. In particolare, la sentenza ha negato la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., rilevando che i due precedenti specifici non consentivano di ritenere la cessione dello stupefacente (mg. 217 di cocaina pura) di particolare tenuità. La motivazione è coerente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592, Tushaj; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154). Peraltro, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del già menzionato articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016) Rv. 267262).
3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così