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Ordinanza — n. 15398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being too generic and failing to cite specific legal grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for complaint were entirely generic and lacked specific legal or factual arguments. The appellant criticized the lack of motivation for excluding acquittal causes but failed to point to precise errors in the lower court's reasoning regarding the defendant's responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request, and generic criticisms without specific references lead to inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code lack of motivation specific legal grounds testimonianza inattendibile accertamento inesatto dei fatti lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
115/2002_ Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO LUIGI nato a TORINO il 26/09/1978 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli att:i e a sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Pirite Luigi , ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 cl.P.R. 115/2002_ Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.

Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo rì punto di responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerate che i motivi del ricorso, a pena di inarnmissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurd tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 aprile 2025 I! Consi