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Ordinanza — n. 15397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il marzo 2024, che aveva ritenuto Marco Carnazza responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 15 e 17, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Torino, il 25 settembre 2021, condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 15 di arresto, con sospensione della patente eventualmente conseguita per mesi tre. In accoglimento della relativa richiesta, la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria pari ad euro 7500. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando un motivo, con il quale deduce il difetto di motivazione, che sarebbe stata formulata con la tecnica del rinvio a quella di primo grado, al di fuori dei criteri richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, il motivo, già all'evidenza privo di elementi riconducibili alla struttura argomentativa della decisione, non incarna ciò che l'impugnazione deve realizzare e cioè, la critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale audizione o interrogatorio registrazione clandestina di conversazioni carenza di credibilità oggettiva accertamento dei rumori censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNAZZA MARCO nato a TORINO il 09/06/1979 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il marzo 2024, che aveva ritenuto Marco Carnazza responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 15 e 17, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Torino, il 25 settembre 2021, condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 15 di arresto, con sospensione della patente eventualmente conseguita per mesi tre. In accoglimento della relativa richiesta, la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria pari ad euro 7500. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando un motivo, con il quale deduce il difetto di motivazione, che sarebbe stata formulata con la tecnica del rinvio a quella di primo grado, al di fuori dei criteri richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata sulla premessa che i motivi d'appello non avevano riguardato la responsabilità penale, ma solo la richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, in effetti riconosciuta dai giudici del gravame.

3. Dunque, il motivo, già all'evidenza privo di elementi riconducibili alla struttura argomentativa della decisione, non incarna ciò che l'impugnazione deve realizzare e cioè, la critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen.

4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2