Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of specific grounds under Art. 129. Appeal rejected because plea bargain limits cassation grounds to specific exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a sentencing judgment in a plea bargain proceeding. The appellant argued for a different legal classification under Art. 73 of the Drug Law, but the Court held that plea bargain defendants waive the right to contest the prosecution's charges. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2 bis; Art. 448, comma 2 bis; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the defendant's right to appeal is restricted to specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the sentence, excluding general challenges to the prosecution's charges.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCUIA SALVATORE nato a CATANIA il 02/11/1990 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a Salvatore Raccuia la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12000 di multa, in relazione ai reati di detenzione a fine di cessione di varie sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Catania, il 26 luglio 2024. Avverso tale sentenza, l'imputato Salvatore Raccuia, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art 129 cod.proc.pen., in quanto il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Infatti, per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art., comma 51, I. n. 103/2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.
Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie il giudice dà conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronuncia.
Va quindi dichiarata, senza formalità, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso i