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Ordinanza — n. 15394/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding drug use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing the substance was for personal use rather than distribution. The court rejected this claim as non-specific, citing established precedent that such arguments must critically analyze the factual basis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/90: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of a pedissequous repetition of arguments already dismissed by the court of first instance or appeal, failing to perform the specific function of a critical argumentation against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking personal use defense lack of specificity reiteration of arguments verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 19 aprile 2021, che aveva condannato, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 73, comma 1 e 1-bis, D.P.R. 309/90
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 19 aprile 2021, che aveva condannato, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. 4, n. 7191 dell'11/01/2018, Gjoka
Sez. 6, n. 44419/2008
272463; conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ALESSANDRO VALENTINO nato a CATANIA il 14/02/1978 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 19 aprile 2021, che aveva condannato, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, Longo Alessandro Valentino alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, e quindi per non avere riqualificato il fatto in illecito amministrativo ai sensi dell'art. 73, co. 1 e 1-bis D.P.R. 309/90.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

4. Orbene, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 dell'11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure (pag.3), la destinazione a terzi della sostanze stupefacente è stata dedotta dalla rilevante quantità di sostanza stupefacente nella sua disponibilità (circa 100 grammi), dalla quale erano ricavabili oltre 100 dosi, e che all'interno della busta in cellophane in cui era confezionata la marijuana erano state trovate altre quattro buste per alimenti, circostanza, quest'ultima, idonea a ritenere che la droga fosse devoluta allo spaccio.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data