Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation and failure to challenge specific factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a reasoned critique of the lower court's decision. The appellant argued for a missing proof of a prior driving offense and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already explicitly established these facts based on evidence. The court rejected the appeal as merely assertive rather than argumentative, citing established precedents regarding the requirements for admitting such challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to articulate a reasoned critique of the contested judgment, reducing to mere assertions of facts already definitively established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 13 marzo 2024, che aveva ritenuto Alessandro Marsala responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.
c) e 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Campofranco (CL) il 4 agosto 2021, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.400 di ammenda. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando due motivi:
1) vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancanza di prova dell'esistenza del precedente specifico;
2) vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Entrambi i motivi non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, non assolvendo così la tipica funzione dell'impugnazione, quella di realizzare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall'art.581 cod . proc. pen. In particolare, quanto al primo motivo, la Corte territoriale, con decisione doppia conforme rispetto a quella di primo grado, ha appurato che già in data 5 ottobre l'imputato, a cui la patente di guida era stata revocata già dal mese di ottobre 2014, era stato sanzionato per aver guidato senza patente, come risultante dalla consultazione della banca dati, senza che l'interessato impugnasse l'atto sanzionatorio.
Il motivo, che si limita a reiterare la richiesta già avanzata nel merito, è meramente assertivo, e non tiene conto del concreto accertamento, esplicitato dalla sentenza. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha correttamente escluso, con congrua motivazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., all'esito di una valutazione negativa sia delle modalità dell'azione che dell'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato (foglio 3 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 2022, Rv. 283489;
Sez. 1, n. 39566 del 2017, Rv. 270986; Sez. 6, n. 20818 del 2002, Rv. 222020), facendo riferimento ai molteplici precedenti penali per reati di elevata gravità, indicativi di un percorso di vita sistematicamente contrassegnato dalla commissione di illeciti; ciò è conforme all'insegnamento secondo il quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha analiticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli elementi ostativi indicati.é 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. C