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Ordinanza — n. 15391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against plea bargain sentence due to lack of specific non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a plea bargain sentencing decision. The appellant argued for acquittal under Article 129, but the law restricts such appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, excluding general factual disputes. Since the plea bargain nature precludes contesting the prosecution's case, the appeal was rejected without formalities and the appellant was ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2 bis, 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible for general factual disputes, limited strictly to errors in legal qualification, penalty illegality, or lack of correlation between the plea and the judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 129 non-punishment procedural law Italy sentencing agreement allegazioni di persecuzione contraddittorie testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
5007/24, ha condannato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato Nicola Pepe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all' art.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
Avverso tale pronunciai l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando un motivo, con il quale lamenta la mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
fo-c- L'inammissibilità va dunque pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
5007/24, ha condannato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato Nicola Pepe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino).
Corte cost. sent. n.186/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafei il GUP del Tribunale di Trani, a conclusione del procedimento penale n. 5007/24, ha condannato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato Nicola Pepe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all' art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Canosa di Puglia, in data antecedente e fino al 14 settembre 2024. Ha, altresì, ordinato la confisca, nonché la distruzione della sostanza dello stupefacente e ordinato la restituzione degli altri oggetti in sequestro. Avverso tale pronunciai l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando un motivo, con il quale lamenta la mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Infatti, per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art., comma 51, I. n. 103/2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie il giudice dà conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronuncia. fo-c- L'inammissibilità va dunque pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammen