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Ordinanza — n. 15390/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to timely withdrawal of the appeal by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Frasca Emanuele inadmissible because he had validly withdrawn the appeal on March 24, 2025. Although the appellant initially challenged the second-instance judgment convicting him under Article 187 of the Criminal Code, the withdrawal rendered the proceeding moot. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant validly withdraws it before the court rules on its admissibility, thereby extinguishing the right to continue the litigation.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility of appeal Article 591 Code Criminal Procedure timely withdrawal of appeal procedural costs award ritardo scusabile guida nonostante revoca della patente atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCA EMANUELE nato a CASTROVILLARI il 24/12/1989 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Frasca Emanuele, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 187 CdS. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia in data 24 marzo 2025. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. ot Così deciso in Roma il V5TTr72025 Il Consigliere estensore Pre iden.te