Cassation court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of merit and special exemption grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defense argued that the lower court erred in rejecting claims of criminal irrelevance and the special exemption for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that these issues involve factual evaluation reserved for the trial court, which acted rationally and without logical contradictions based on the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals challenging the trial court's assessment of criminal relevance or the exclusion of the special exemption for minor offenses are inadmissible in cassation as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance regarding the evaluation of evidence and factual reconstruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRAPULA ROSARIO nato a AVOLA il 11/02/1996 CRAPULA VINCENZO nato a NOTO il 29/01/1964 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da Crapula Rosario e Crapula Vincenzo, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, con argomentazioni sovrapponibili per entrambi gli imputati ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione per avere ia Corte distrettuale disatteso in modo ingiustificato la richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto è da considerarsi penalmente irrilevante;
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Considerato che la prima doglianza non rientra nei numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei g:uciceJ: merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni dei decisum.
Nel caso di specie, dialle cadenze motivazionall della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza, dove si è posto in rilievo come, a fronte delle analisi tossicologiche sulla sostanza in sequestro -- esclusa !a rilevanza penale dei semi - non sia sostenibile che quanto prodotto dalla coltivazione fosse destinato all'esclusivo uso personale degli imputati).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. stata validamente esclusa in sentenza alla luce dei rilevato di_sva:ore oggeui,, della condotta accertata, elemento apprezzato cori argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede d; legittimità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichra :narnrnissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 2