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Ordinanza — n. 15388/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of motivation regarding drug trafficking conviction. The court rejects generic complaints against the appellate judgment. The decision upholds the conviction based on clear evidence. The court orders the appellants to pay court costs. The ruling confirms the criminal liability of the defendants. The judgment is final and binding on the parties involved. The court emphasizes the absence of logical or legal flaws. The decision relies on established case law principles. The outcome reinforces the strict application of criminal law. The court maintains the integrity of the judicial process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Simone Sestito and Giuseppe Todaro inadmissible for lack of motivation. The appellants argued generic defects in the reasoning of the Catanzaro Court of Appeal, which had reduced their sentences for drug trafficking. The court rejected these claims because the lower court's decision was based on specific evidence, including the discovery of cocaine hidden under a seat and the defendant's false confession, and was free from logical or legal errors. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the complained-of defect is generic and specific, and the contested judgment is properly motivated based on significant probative acquisitions and free from logical or legal flaws.

Parole chiave

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lack of motivation drug trafficking inadmissible appeal criminal liability court costs probative evidence false confession diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, propongono unitamente ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 4, n. 50257/2023
Cass., Sez. 4, n. 50257/2023, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 1428/2017
285706; Cass., Sez. 6, n. 1428/2017, Rv.
Sez. 4, n. 50257/2023
Cass., Sez. 4, n. 50257/2023, Rv.
Sez. 6, n. 1428/2017
285706; Cass., Sez. 6, n. 1428/2017, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SESTITO SIMONE nato a CROTONE il 25/11/1979 TODARO GIUSEPPE nato a CROTONE il 30/10/1976 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 27 aprile 2021, agli imputati Simone Sestito e Giuseppe Todaro ha ridotto la pena, rispettivamente, in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa e mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa, in ordine al reato di - cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Cutro il 3 aprile 2019. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, propongono unitamente ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., difetto di motivazione, in ordine alla provata responsabilità penale di entrambi i ricorrenti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglianza si concreta in censure in tutto generiche e aspecifiche, confrontandosi con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Risulta dunque assente la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale del Sestito e del Todaro, in ordine al reato loro ascritto, sulla base del quadro probatorio.

Infatti, risulta che l'auto di proprietà e condotta dal Todaro, su cui viaggiavano gli imputati, era stata fermata in pieno giorno dalla P.G. e, all'esito di una perquisizione, i militari avevano rinvenuto sotto il sedile lato passeggero un involucro contenente 19,3 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta rapidamente, prima che venissero fermati, dal Sestito, il quale aveva falsamente dichiarato che lo stupefacente era destinato ad uso personale (foglio 3 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. 4, n. 50257/2023, Rv. 285706; Cass., Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959).

3. All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così decis