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Ordinanza — n. 15387/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specifically non-compliant grounds under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Florino Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation, but the court found his complaints to be entirely generic and devoid of specific factual elements. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, which mandate specific grounds and factual support for any challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify grounds and factual elements; generic complaints lacking specific comparison with the decision's justifications render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure lack of motivation procedural costs notifica tardiva dei difetti perizia medica superata prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO MAURIZIO nato a CROTONE il 13/06/1956 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Florino Maurizio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 590 cod. peri. Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i; vizo della manifesta iilogicità della motivazione.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in tern-lini dei tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inamniissibà Eirt.t. 581 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di dtto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, co,-ì condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuoii e della somma d; curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 2