Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and failure to meet specific legal requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Alessandro Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance conviction for recidivism in administrative violations, arguing defects in reasoning regarding the finality of a prior violation, the lack of non-prosecution grounds, and the statute of limitations. The court rejected these claims as generic and unsubstantiated, noting that the lower court correctly applied existing jurisprudence on evidentiary standards for recidivism and the specific rules governing prescription periods for offenses committed between 2017 and 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if grievances are generic and do not specifically address the reasoning of the contested judgment, failing to perform the critical function of a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa in data 26 '.: 11 2021 dal Tribunale di Locri, con cui l'imputato Bevilacqua Antonio Alessandro è stato condannato alla pena, considerata la recidiva nel biennio, di mesi due di arresto ed euro 3.500 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116 d. Igs. n. 285/1992, commesso in Bianco, il 28 maggio 2018. Avverso tale sentenza,l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi:
1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 5 d. Igs. n. 8/2016 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla definitività della precedente violazione amministrativa risalente al 10 aprile 2018;
2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 131 bis e 125, comma 3, cod. proc. pen., relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
3) violazione di legge, in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata prima della pronuncia della Corte di Appello.
2. Il ricorso complessivamente non supera il vaglio di ammissibilità. Tutte le doglianze non sono consentite dalla legge in questa sede di legittimità in quanto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata. L'impugnazione omette dunque di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto inerente a enunciati ermeneutici prospettati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, i giudici del gravame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, hanno correttamente ritenuto definitivamente accertata la medesima violazione amministrativa risalente al 10 aprile 2018 (cfr.
Sez. 7, n. 30502/2024, Rv. 286879; Sez. 4, n. 44905/2023, Rv. 285318; Sez. 4, n. 27398/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163/2017, Rv. 272209). In ordine al secondo motivo, la Corte territoriale ha ben argomentato sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., considerato non particolarmente tenue il comportamento non occasionale addebitato all'imputato, già incorso nella medesima violazione e gravato da altri innumerevoli precedenti penali (cfr. SS. UU. n. 13681/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, n. 14073/2024, Rv. 286175;
Cass., Sez. 4, n. 28657/2024, Rv. 286812).4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, la medesima Corte ha correttamente respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia di provta grado, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla c.d. riforma Orlando (cfr. informazione provvisoria n. 19/2024, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 delle Sezioni unite;
Sez. 4, n. 28474/2024, Rv. 286811; Sez. 4, n. 26294/2024, Rv. 286653).
3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammen