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Ordinanza — n. 15380/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction and confiscation order for lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Linguanti Fabio inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and the associated confiscation order. The appellant argued violations regarding sentencing guidelines and the proportionality of the seized funds, but the court found these arguments infounded. The decision rests on the lower court's correct application of statutory criteria to assess drug quantity and the logical inference of disproportionate wealth from the defendant's declared income.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990; Art. 240 bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of trafficking severity or the confiscation of unexplained wealth are inadmissible if the lower court's reasoning is grounded in objective data and conforms to established legal criteria without requiring excessive detail for standard sentencing ranges.

Parole chiave

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drug trafficking severity confiscation of unexplained wealth proportionality of penalty inadmissibility of appeal discretionary sentencing difficoltà linguistiche discriminazione linguistica ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
2, L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990(primo motivo); in relazione agli artt.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 240 bis c.p.
Art. 85 bis D.P.R. 309/1990
È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art.240 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
2, L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990(primo motivo); in relazione agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv.
Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINGUANTI FABIO nato a CATANIA il 30/12/1979 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 24 aprile 2024 nei confronti di Linguanti Fabio per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la confisca del denaro e di quant'altro in sequestro. 2, L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990(primo motivo); in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. (secondo motivo); alla disposta confisca della somma di denaro di euro 20.770 (terzo motivo).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 e 4). La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 30 9/ 1 99 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr.

Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856;Sez. U - n. 51063 del 27/09/2 018,Murolo,Rv. 274076). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018,Rv. 272942;Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706); e che le ipotesi di cd. "piccolo spaccio" si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili "a decine" (Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068).

La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha correttamente ritenuto che gli elementi emersi nella fattispecie (la rilevante quantità di droga rinvenuta in sede di perquisizione (cocaina e marijuana), l'elevato principio attivo delle stesse, il numero di dosi ricavabili (164), la disponibilità di strumenti necessari al frazionamento, l'ingente somma di denaro con banconote di diverso taglio) fossero idonei a rivelare una consolidata attività di spaccio del Linguanti, tale da escludere la configurazione dell'ipotesi di lieve entità. 3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte dì appello ben si confronta con le doglianze difensive e giustifica l'entità della pena comminata alla luce della duplice detenzione da parte dell'imputato di cocaina e marijuana e della consistenza dell'attività di spaccio. Sul punto va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). 3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art.240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, pari a circa 21.000 euro, la sproporzione tra la somma accantonata ed i redditi dichiarati dall'imputato (percettore di sussidi pubblici) peraltro riferiti ad attività lavorative prestate negli anni precedenti al 2024, e ha correttamente ritenuto inconferenti le giustificazioni addotte sul punto (pag. 4 e 5). È dunque immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo, essendo valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d