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Ordinanza — n. 15378/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain plea bars challenges to non-punibility findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant accepted a plea bargain sentencing. The defendant argued that the trial court failed to declare non-punibility for specific charges under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that by accepting the plea, the defendant waived the right to contest the prosecution's case or challenge the non-punibility assessment.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2 bis, 610 comma 5 bis c.p.p.; By accepting a plea bargain, the accused waives the right to challenge the prosecution's case or contest the assessment of non-punibility grounds in a subsequent cassation appeal.

Parole chiave

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plea bargain non-punibility cassation appeal waiver of rights procedural inadmissibility azione civile azione di responsabilità indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
31217/24, ha condannato, ai sensi del 'art. 444 cod.
Art. 448 comma 2 bis c.p.p.
pen., ai sensi dell'art. 448, comr la 2 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di non punibilità per i fatti di cui al Capo A, perché il fatto non su ;siste ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
L'inammissibilità va dunque pronunciata senza formalità e cioè de lano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
31217/24, ha condannato, ai sensi del 'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato Mazaoui Ahmed alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt.
artt. 73 D.P.R. n. 309/1990
pen., l'imputato Mazaoui Ahmed alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 (i :apo A) e 337 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circi la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino
27 friC rzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino).
Corte cost. sent. n.186/2000
pen., non ravvisandosi assenza d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), illa condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pal lamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZAOUI AHMED nato il 13/02/1983 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato a. iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, in giudizio per c irettissima, a conclusione del procedimento penale n. 31217/24, ha condannato, ai sensi del 'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato Mazaoui Ahmed alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 (i :apo A) e 337 cod. pen. (capo B), entrambi commessi in Milano il 13 settembre 2024. Ha, ali resì, ordinato la confisca, nonché la distruzione della sostanza dello stupefacente e degli éi Itri oggetti in sequestro. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi:

1) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di non punibilità per i fatti di cui al Capo A, perché il fatto non su ;siste ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.;

2) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di non punibilità per il fatto di cui al Capo B, perché il fatto non su isiste ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza appli :ativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comr la 2 bis, cod. proc. pen. Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art., comma 51, I. n. 103/2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza in pugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di cc -relazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illega ità della pena e della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della mot vazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica dell 3 sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onern di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circi la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompal 'nato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle pé rti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dc vendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunci zione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

Un. 27 friC rzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuit i rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Cort( ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso p m - cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.Nel caso di specie, il giudice dà conto delle univoche risultanze investigativ ?, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e )iù favorevole pronuncia.

L'inammissibilità va dunque pronunciata senza formalità e cioè de lano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), illa condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pal lamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

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