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Ordinanza — n. 15374/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on generic grounds regarding sentencing increase for continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Cosimino Vece loque Preseloque inadmissible due to a generic complaint regarding the sentencing increase. The lower court justified the increased penalty based on the gravity of the drug crime, the defendant's prior record, and the violation of a residence ban. The Court affirmed that the trial judge's discretion is valid as long as the reasoning is logical and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's confirmation of a penalty increase for continued crimes is admissible if based on logical reasoning regarding crime gravity and prior record, rather than mere arbitrariness.

Parole chiave

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continued crimes sentencing increase appellate review penal discretion inadmissible appeal drug offenses residence ban violation delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 comma 2 cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentand ) vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione ex art. 81 cpv.
Art. 133 cod. pen.
È utile allora ribadire che il git dice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, at:raverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) c ei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con , ,eguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non su sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle arimende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
È utile allora ribadire che il git dice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, at:raverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) c ei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con , ,eguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non su sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle arimende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023
Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018
Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Ma ;tro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv.
Sez. 2, n. 1749 del 19/03/2008
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECELOQUE PRESELOQUE COSIMINO nato a MILANO il 16/02/1970 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, ir parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 11.01.2024, ha di ;posto la revoca della confisca della somma di denaro in sequestro e la re tituzione all'avente diritto, confermando nel resto la pronuncia nei confronti di \ eceloque Preseloque Cosimino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. ottobre 1990, n.309, così riqualificato in primo grado. L'imputato è stato condai nato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa, e, ritenuta la cont nuazione tra il reato contestato e quanto giudicato nelle sentenze del Tribunale di Monza n. 3020/23, n. 2604/22 e nella sentenza della Corte di appello di Alano n. 1550/23, è stato disposto l'aumento rispetto alla pena di anni 2, ri lesi 5 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, per una pena complessiva di anr i 3, mesi 1 di reclusione ed euro 5.100,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentand ) vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è generico e attiene al trattamento punitivo benché q Jesto sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pag.5). I ei tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la conti tuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre iolazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma -estando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aum ?riti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già liudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniqt ità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione (Sez.6, n. 3998 del 07/12/2 D23, Rv. 286114;

Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 273447). Sul punto, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illog cità, ha confermato l'aumento di pena a titolo di continuazione sulla base della gr 3vità del reato (avente ad oggetto droga pesante, del tipo cocaina), dei plurimi pr 2cedenti penali dell'imputato, anche specifici, nonché della significativa circostan za che il reato fosse stato commesso in violazione della misura cautelare del d ivieto di dimora nella Regione Lombardia (pag.5). È utile allora ribadire che il git dice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, at:raverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) c ei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Ma ;tro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 1 ?749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). È dunque consentito il sind3cato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero art itrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con , ,eguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non su sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle arimende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am inende. Così deciso i