Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zanan Jaouad inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the uniqueness of the criminal conduct and failed to absorb the possession charge into the trafficking charge. The court rejected these generic complaints, noting that the appellate judgment provided appropriate reasoning based on established jurisprudence regarding the distinctness of the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic and specific grievances that do not confront the contested judgment with appropriate reasoning based on significant factual acquisitions and are free from logical-legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANAN JAOUAD (ALIAS ZANANE JAWAD CUI: 05LFF64) nato il 03/08/1993 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermat 3 la pronuncia emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui l'imputato Zanan Jaouad è stato condannato, applicata la recidiva contestata e considerata la scelta del ri :o abbreviato, alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 1.166 di multa, in ord ne al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Caronno Pertuse la, il 6 marzo 2024. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente E del bilancino in sequestro, la restituzione degli altri beni agli aventi diritto, nonché l'es )ulsione dello straniero a pena espiata. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [1 opone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma , lett.
e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del 'unicità della condotta criminosa contestata e al mancato assorbimento della condotta di ietenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglian, a si concreta in censure generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnat che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni gobatorie ed immune da vizi logico-giuridici, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, ritenendc , alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l'assort imento della condotta di detenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti è s kordinato al duplice presupposto che si tratti della medesima sostanza drogante e che le c >ndotte siano poste in essere contestualmente, non essendo ravvisabile, allorquando le dil Ferenti azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, cos :ituiscano più violazioni della stessa disposizione di legge, come nel caso di specie, in ci i le suddette condotte sono connesse limitatamente alla località (cfr.
Sez. 3, n. 23759/2023 Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549/2017, Rv. 270266; Sez. 4, n. 22588/2005, Rv. 232094; Sez. 6, n. 230/1999, Rv. 215175). Pertanto, le stesse non possono costituire un'unic, condotta di detenzione e come tale punibile con una sola sanzione (fogli 4 e 5 della sentenz 3 impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 7404/2015, Rv. 262421).
3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sc mma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonera (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenio delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così